Statuto

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE ODV

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in San Piero a Sieve l’Associazione “Confraternita di Misericordia di San Piero a Sieve ODV” (più avanti per brevità “Misericordia” o “Confraternita”) con sede nel comune di Scarperia e San Piero (FI), Diocesi di Firenze.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia è una Associazione di Confratelli avente per scopo la co- stante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la te- stimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla ri- mozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e delle persone con disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f)l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo stru- menti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gra- tuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

j) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

k) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa stabilita dall’Assemblea.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere storico secondo il modello approvato dall’Assemblea dei soci e attualmente in uso.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è affiliata Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confra- ternita, la partecipazione della Confraternita alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

La Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, reti associative, federazioni di associazioni, o altre entità di carattere privato solo se siano conformi ai valori ispiratori del proprio statuto. La Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) quote e contributi degli iscritti;

b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusi- vamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realiz- zati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene ne renda merito”. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i propri volontari.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non può distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il no- me tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 10, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

I Confratelli effettivi sono coloro che accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 –Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali cristiani e non essere sottoposto a giudizio o aver ricevuto condanna per un reato penale infamante o per un comportamento chiaramente contrario ai principi della Confraternita. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione agli Organi competenti della Confederazione Nazionale che, sentito l'interessato ed il Governatore, decidono con parere definitivo..La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell’Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 17. Inoltre l’Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all’Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all’art. 15, e sulla quale Il Magistrato delibererà, l’accettazione e il ripristino di tutti i diritti di cui godeva in precedenza. L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o di esclusione.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

a) L’Assemblea;

b) Il Magistrato;

c) Il Governatore;

d) L’Organo di controllo.

L’ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio, per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali. L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando l’Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richieda all’unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell’art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno di 25. In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti dell’Organo di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

L’Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione, dell’Organo di controllo, se nominato;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato e l’Organo di controllo, se nominato;

d) nominare l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nel caso in cui ricorrano i requisiti di legge;

e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall’art. 44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita di beni mobili e di automezzi, e per la creazione di passi- vità ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e del Tesoriere nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L’eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all’art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

h) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull’ammissione dei nuovi Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all’Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l’ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il libro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre essere iscritti alla Confraternita, in regola con il pagamento della quota sociale. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al secondo grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche elettive o di nomina.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia con richieste scritte e motivate. L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell’ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carat- tere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con qualsiasi Misericordia o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell’Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 31. Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto nella prima riunione convocata dopo le elezioni e, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 –L’Organo di controllo

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Articolo 37 -

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono esse- re scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L’Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.

I componenti dell’Organo di controllo non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato.

I componenti dell’Organo di Controllo vengono invitati alle riunioni del Magistrato.

I componenti dell’Organo di controllo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Nel rispetto dei limiti di legge, i componenti dell’Organo di controllo possono essere retribuiti per il loro incarico.

Articolo 38 – Il Correttore

L’Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è invitato alle riunioni dell’Assemblea e del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. è composta da un numero di tre membri scelti fra i confratelli di lunga esperienza associativa ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero massimo di 12 Confratelli;

c) redigere la lista, in caso di composizione collegiale, per la nomina dell’Organo di controllo. Le liste devono riportare il nome del candidato. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg prima della data fissata.

e) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per massimo 7 confratelli di cui massimo 3 Confratelli anche non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per l’Organo di controllo, se collegiale. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. In caso di rinuncia o cessazione dall’incarico di un Confratello eletto in uno degli organi sociali, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti, il cui mandato cesserà con la scadenza dell’organo surrogato come previsto dallo Statuto. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall’affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all’articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e componente dell’Organo di controllo.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell’ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il vo- to favorevole di almeno la metà dei presenti all’Assemblea. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, un Regolamento Generale.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale delle Misericordie o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all’art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 47 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.42-bis del Codice civile.

Articolo 48 –Riconoscimento della personalità giuridica e iscrizione in altri albi o registri

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e per l’iscrizione in eventuali altri albi registri necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita.

Articolo 49 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice civile, del codice del terzo settore integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.


Redatto dal Dr. Gabriele Carresi Notaio

F.to dal Dr. Gabriele Carresi

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